PCTO - Alternanza scuola-lavoro
L’Alternanza scuola-lavoro, la cui denominazione a seguito dell’Art.57, comma 18 della Legge di BILANCIO 2019 è stata rinominata P.C.T.O, è stata organicamente inserita nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado, quale parte integrante dei percorsi di istruzione.
Essa si basa su una concezione integrata del processo educativo in cui il momento formativo, attuato mediante lo studio teorico d’aula, e il momento applicativo, attuato mediante esperienze assistite sul posto di lavoro, si fondono.
L’Alternanza Scuola Lavoro consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza, con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore.
Dall’anno scolastico 2015 - 2016 coinvolge, a partire dalle classi terze, tutti gli studenti del secondo ciclo di istruzione prevedendo un monte ore obbligatorio che per i licei ammonta ad almeno 90 ore ai sensi dell'articolo 784 L. 145/2018 da effettuarsi nel corso del secondo biennio e del quinto anno.
All’interno del sistema educativo del nostro paese, l’Alternanza Scuola Lavoro intende non solo superare l’idea di disgiunzione tra momento formativo ed operativo, ma si pone l’obiettivo incisivo di accrescere la motivazione allo studio e di guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di apprendimento individuali.
Regolamento interno per attività PCTO